Statuto
Denominazione e sede
Art. 1. È costituita l’Associazione denominata “Salvatore Marracino”, con sede legale in San Severo via Concetta Masselli, n° 8.
Scopo
Art. 2. L’Associazione persegue finalità di carattere civico. In particolare si propone di promuovere valori e principi civici nella società civile attraverso l’organizzazione e la promozione di attività e manifestazioni di natura sociale.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui sopra, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Soci
Art. 3. Sono soci coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, nei modi e nei tempi di seguito indicati.
Diritti e doveri degli associati
Art. 4. Tutti i soci hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme statutarie a pena di esclusione di cui all’art. 6, primo e secondo punto.
Su iniziativa di un decimo dei soci, possono essere proposte modifiche dello Statuto.
Ai soci è riconosciuto il diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed il dovere di contribuire al loro svolgimento.
L’adesione all’Associazione comporta, per tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età, il diritto di voto e di contestuale delibera nell’Assemblea dei soci.
Ai soci maggiorenni è riconosciuto, inoltre, il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
I soci, di cui al punto quattro e cinque del presente articolo, hanno il dovere di contribuire finanziariamente allo svolgimento delle attività, al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi.
Domanda di ammissione e iscrizione
Art. 5. Chi intende aderire all’Associazione deve sottoscrivere ed inviare a mezzo e-mail domanda di ammissione scaricabile dal sito premiomarracino.it.
In assenza di un rigetto scritto e motivato da parte del Presidente entro venti giorni dalla data d’invio, la domanda s’intende automaticamente accettata. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere sottoposta al vaglio dell’Assemblea che decide in ultima istanza sulla sua ammissibilità.
La validità dell’iscrizione all’Associazione ha durata di un anno dalla data d’invio della domanda di ammissione. Entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza, essa va rinnovata, con le stesse modalità di cui ai punti primo e secondo del presente articolo, a pena di perdita della qualità di associato.
Eventuali informazioni sulle procedure d’iscrizione/rinnovo sono pubblicate on-line all’indirizzo premiomarracino.it.
L’adesione all’Associazione non comporta il pagamento di quote associative.
Perdita della qualità di associato
Art. 6. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
L’esclusione è deliberata dalla prima Assemblea utile con una maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In attesa della delibera, colui che è accusato di violazione viene raggiunto da provvedimento di sospensione debitamente motivato dal Presidente e successivamente trasmesso ai soci. La sospensione preclude da ogni attività dell’Associazione in attesa della predetta delibera.
La qualità di associato si perde inoltre per:
- recesso: ogni socio può in qualsiasi momento comunicare (a mezzo e-mail al suddetto indirizzo web) la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha effetto dopo 10 giorni dal suo invio;
- mancato rinnovo di cui all’art. 5, terzo punto;
- morte.
Gli associati, che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell’Associazione stessa.
Organi dell’Associazione
Art. 6. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Vice Presidente.
Assemblea Soci
Art. 8. L’Assemblea è organo sovrano, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Il Presidente predispone l’avviso di convocazione che va fatto mediante comunicazione a mezzo e-mail almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea e deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea inoltre:
- elegge il Presidente;
- provvede a finanziare le attività e il funzionamento dell’Associazione di cui all’art. 4 ultimo punto;
- delibera sull’esclusione dei soci di cui all’art. 6 e, in ultima istanza, sull’ammissione di nuovi soci di cui all’art. 5 secondo punto;
- delibera, con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto costitutivo proposte dal Presidente o da un decimo dei soci;
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.
In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente.
Presidente
Art. 9. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Sono, inoltre, funzioni del Presidente:
- organizzare attività e manifestazioni per conto dell’Associazione promuoventi valori e principi civici;
- ricevere o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- disporre e formalizzare gli atti di sospensione;
- nominare il Vice Presidente;
- proporre modifiche dello Statuto;
- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l’Associazione in giudizio e presso terzi;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo dell’esercizio di bilancio, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea;
- conservare i Libri, gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell’Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione in base alle decisioni prese in sede di approvazione di bilancio preventivo e secondo quanto previsto dalle finalità di questo Statuto;
- conferire ai soci o al Vice Presidente procura speciale per la gestione di attività varie.
Vice Presidente
Art. 10. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e,di quest’ultimo,svolge ruolo e funzioni in caso di suo conferimento o delega o in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.
In caso di dimissioni del Presidente, egli provvede a ricoprirne la figura fino alla prima Assemblea utile dei soci che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
Gratuità delle cariche
Art. 11. Tutte le cariche sono gratuite.
Fondo comune
Art. 12. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni e lasciti da parte di associati o di terzi;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, il fondo comune durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gestione finanziaria
Art. 13. L’anno d’esercizio ha inizio il 1° febbraio e termina il 31 gennaio del successivo anno.
Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 20 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Libri dell'Associazione
Art. 14. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro degli Aderenti all'Associazione.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono fatte a spese del richiedente.
Scioglimento
Art. 15. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.
Il fondo comune residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Controversie
Art. 16. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di San Severo.
Disposizioni finali
Art. 17. Lo scopo dell’associazione non può essere oggetto di revisione statutaria.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.